Il congedo parentale (o maternità facoltativa) è un periodo di astensione dal lavoro di cui possono usufruire le lavoratrici ed i lavoratori subordinati entro il dodicesimo anno di vita del bambino: l’INPS eroga un’indennità per un periodo massimo complessivo di nove mesi.
STRAORDINARI SI, MA ENTRO I LIMITI DI LEGGE
Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, ha la facoltà di richiedere al dipendente lo svolgimento di lavoro straordinario, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile.

